ANALISI DEL REGOLAMENTO

LA REDAZIONE

Il Regolamento EMFA è composto di 78 “considerando” e 29 articoli. I considerando espongono le motivazioni degli articoli.

Le note a seguire seguono il filo dei “considerando” e indicano gli articoli che li traducono in norme.

Considerando 5

La frammentazione delle norme e degli approcci che caratterizza il mercato dei media nell’Unione incide negativamente, in varia misura, sulle condizioni di esercizio delle attività economiche nel mercato interno da parte dei fornitori di servizi di media in diversi settori, compresi quelli degli audiovisivi, della radio e della stampa, e compromette la loro capacità di operare in modo efficiente a livello transfrontaliero o di stabilire attività in altri Stati membri. Le misure e le procedure nazionali potrebbero favorire il pluralismo dei media in uno Stato membro, ma la divergenza e la mancanza di coordinamento tra le misure e le procedure nazionali degli Stati membri potrebbero comportare incertezza giuridica e costi aggiuntivi per le imprese del settore dei media che intendono accedere a nuovi mercati e potrebbero pertanto impedire loro di trarre vantaggio dalla portata del mercato interno dei servizi di media. Inoltre, le misure nazionali discriminatorie o protezionistiche che incidono sulle attività delle imprese del settore dei media disincentivano gli investimenti transfrontalieri in tale settore e, in alcuni casi, potrebbero costringere le imprese del settore già operative in un determinato mercato a uscirne. Tali ostacoli colpiscono le imprese attive sia nel settore della radiodiffusione, compresi i media audiovisivi e la radio, sia in quello della stampa. Sebbene riguardi tutti i settori dei media, la frammentazione delle garanzie di indipendenza editoriale incide in modo particolare sul settore della stampa poiché gli approcci nazionali di regolamentazione o autoregolamentazione differiscono maggiormente in relazione alla stampa.

In questo quadro

Considerando 10, 27, 29, 30, 31 (Servizi Pubblici) Articolo di riferimento 5

10 I fornitori di media di servizio pubblico dovrebbero essere intesi come i fornitori cui è stata affidata una missione di servizio pubblico e che ricevono finanziamenti pubblici per il suo adempimento. Non dovrebbero essere incluse le imprese private del settore dei media che hanno accettato di svolgere, in quanto parte limitata delle loro attività, determinati compiti specifici di interesse generale dietro pagamento.

(In sostanza, il “Servizio Pubblico non è uno spray spargibile su qualsiasi impresa editoriale. Ma solo sul soggetto specifico e pubblico, finanziato da risorse pubbliche, che della missione sia investito)

27 I fornitori di media di servizio pubblico svolgono un ruolo particolare nel mercato interno dei servizi di media in quanto, nell’ambito della loro missione, quale definita a livello nazionale, in linea con il protocollo 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al TUE e al TFUE, garantiscono ai cittadini e alle imprese accesso a un’offerta di contenuti diversificata, comprese informazioni di qualità e una copertura mediatica imparziale ed equilibrata. Svolgono un ruolo importante nel difendere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, consentendo alle persone di cercare e ricevere informazioni diversificate e promuovendo i valori della democrazia, della diversità culturale e della coesione sociale. Costituiscono un forum di discussione pubblica e un mezzo per promuovere una più ampia partecipazione democratica dei cittadini. L’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico è fondamentale durante i periodi elettorali per garantire che i cittadini abbiano accesso a informazioni imparziali di qualità. Tuttavia i fornitori di media di servizio pubblico possono essere particolarmente esposti al rischio di ingerenze, data la loro vicinanza istituzionale allo Stato e a motivo dei finanziamenti pubblici che ricevono. Tale rischio è aggravato dalla disparità delle garanzie relative all’equilibrio della copertura mediatica da parte di una governance indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico nell’Unione

29 Negli ambienti mediatici nazionali caratterizzati dalla coesistenza di fornitori di servizi di media pubblici e privati, i fornitori di media di servizio pubblico contribuiscono alla promozione del pluralismo dei media e favoriscono la concorrenza nel settore dei media, producendo un’ampia gamma di contenuti che rispondono a vari interessi, prospettive e profili demografici e offrendo punti di vista e opzioni di programmazione alternativi, il che fornisce un’offerta ricca e unica. I fornitori di media di servizio pubblico competono per il pubblico e, se del caso, per le risorse pubblicitarie con le imprese private del settore dei media e le piattaforme online, comprese quelle stabilite in altri Stati membri. Ciò riguarda le emittenti commerciali, nei settori degli audiovisivi e della radio, e gli editori, ed è particolarmente vero nell’attuale ambiente digitale dei media, in cui tutti i media si espandono nella sfera online e forniscono sempre più i propri servizi a livello transfrontaliero. Quando funziona bene, tale mercato dei media duplice e competitivo, tipico di ampie parti dell’Unione, garantisce una fornitura diversificata e di qualità di servizi di media in tutti i settori. Tuttavia, se i finanziamenti pubblici non contribuiscono all’adempimento della missione a beneficio di tutti gli utenti, ma al contrario sono al servizio di opinioni di parte, a causa di ingerenze politiche nella governance o nella linea editoriale, ciò potrebbe incidere sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Il Tribunale ha confermato che il finanziamento da parte dello Stato del sistema della radiodiffusione pubblica può essere dichiarato conforme alle disposizioni del TFUE sugli aiuti di Stato solo se le esigenze qualitative espresse nel mandato di servizio pubblico sono rispettate

30 Sebbene i rischi di ciò che viene comunemente definito cattura dei media («media capture») riguardino l’intero mercato dei servizi di media, i fornitori di media di servizio pubblico sono particolarmente esposti a tale rischio, data la loro vicinanza allo Stato. Garanzie divergenti o insufficienti per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico potrebbero impedire ai fornitori di servizi di media di altri Stati membri di operare in un determinato mercato dei media o di entrarvi oppure disincentivarli in tal senso. Mentre le imprese indipendenti del settore dei media investono le proprie risorse in un’informazione di alta qualità conforme agli standard giornalistici, alcuni fornitori di media di servizio pubblico «catturati» che non rispettano tali standard potrebbero fornire informazioni non equilibrate, ricevendo nel contempo sovvenzioni dallo Stato. Il vantaggio competitivo che i media indipendenti possono ottenere attraverso un’informazione indipendente potrebbe essere ridotto, in quanto i fornitori di media di servizio pubblico catturati potrebbero conservare indebitamente la loro posizione di mercato.

I mercati dei media politicizzati possono incidere sui mercati pubblicitari nel loro complesso, in quanto le imprese, oltre a ideare campagne pubblicitarie efficaci, devono tenere conto dell’aspetto politico.

Se i fornitori di media di servizio pubblico, generalmente considerati fonti di informazione affidabili, forniscono, in quanto catturati, una copertura distorta sulla situazione politica o economica o su specifici attori economici, ciò potrebbe anche ridurre la capacità delle imprese di informarsi adeguatamente sulla situazione economica in un dato mercato e quindi di prendere decisioni aziendali informate. Tale cattura potrebbe pertanto avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Infine, a causa dell’informazione distorta da parte di taluni fornitori di media di servizio pubblico catturati in alcuni Stati membri, i cittadini potrebbero indirizzarsi verso fonti di informazione alternative, in particolare quelle disponibili sulle piattaforme online, il che potrebbe minare ulteriormente la parità di condizioni nel mercato interno.

31 Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, è pertanto necessario che gli Stati membri, sulla base delle norme internazionali elaborate a tale riguardo dal Consiglio d’Europa, istituiscano garanzie giuridiche efficaci per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico in tutta l’Unione, senza che siano influenzati da interessi governativi, politici, economici o privati. Tali garanzie dovrebbero includere principi adeguati al modo in cui gli Stati membri organizzano i loro media di servizio pubblico, come quelli che esistono nei quadri giuridici nazionali in materia di diritto amministrativo o societario, applicabili alle società private quotate, per quanto riguarda la nomina e il licenziamento delle persone o degli organismi che contribuiscono alla definizione delle politiche editoriali o che costituiscono la più alta autorità decisionale a tale riguardo in seno ai fornitori di media di servizio pubblico. Tali principi dovrebbero essere stabiliti a livello nazionale. È altresì necessario provvedere a che, fatta salva l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, i fornitori di media di servizio pubblico usufruiscano di procedure di finanziamento trasparenti e obiettive, che garantiscano risorse finanziarie adeguate e stabili per l’adempimento della loro missione di servizio pubblico, assicurino loro la prevedibilità dei processi di pianificazione e consentano loro di svilupparsi nell’ambito della loro missione di servizio pubblico.

Preferibilmente tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti su base pluriennale, in linea con la missione di servizio pubblico dei fornitori di media di servizio pubblico, al fine di evitare il rischio di eventuali ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio annuali. Il presente regolamento non incide sulla competenza degli Stati membri di provvedere al finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico come sancito dal protocollo.

Da sottolineare sulla certezza e trasparenza della proprietà dei media privati e sulla indipendenza degli stessi rispetto a conflitti di interessi etc

Considerando 32 e 33 Articolo di riferimento 6

32 È fondamentale che i destinatari dei servizi di media sappiano con certezza chi sta dietro ai media e chi li possiede, in modo da poter individuare e comprendere i potenziali conflitti di interesse. Ciò rappresenta un prerequisito per la formazione di opinioni ben informate e di conseguenza per la partecipazione attiva a una democrazia. Tale trasparenza è anche uno strumento efficace per disincentivare e quindi limitare il rischio di ingerenze nell’indipendenza editoriale. Contribuisce inoltre a un contesto di mercato aperto ed equo e rafforza la responsabilità dei media nei confronti dei destinatari dei servizi di media, contribuendo in ultima analisi alla qualità dei servizi di media nel mercato interno. È pertanto necessario introdurre prescrizioni comuni in materia di informazione per i fornitori di servizi di media in tutta l’Unione. Tali prescrizioni dovrebbero includere obblighi proporzionati e mirati per i fornitori di servizi di media di divulgare informazioni pertinenti sugli assetti proprietari e sugli introiti pubblicitari provenienti da autorità pubbliche o enti pubblici.

Tali informazioni sono necessarie affinché i destinatari dei servizi di media comprendano i potenziali conflitti di interesse e siano in grado di informarsi in merito, anche laddove i proprietari dei media siano politicamente esposti, quale condizione preliminare per poter valutare l’affidabilità delle informazioni che ricevono. Tale risultato può essere conseguito solo se i destinatari dei servizi di media dispongono in modo facilmente fruibile di informazioni aggiornate sulla proprietà dei media, in particolare quando visualizzano, ascoltano o leggono contenuti mediatici, in modo da poter collocare i contenuti nel giusto contesto e avere la giusta impressione in merito. La divulgazione di informazioni mirate sulla proprietà dei media produrrebbe pertanto vantaggi chiaramente superiori a qualsiasi possibile impatto dell’obbligo di comunicazione sui diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. In tale contesto, le misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero essere pregiudicate. Le informazioni richieste dovrebbero essere divulgate dai pertinenti fornitori in formato elettronico, ad esempio sui rispettivi siti web o su altri mezzi facilmente e direttamente accessibili.

33 Per contribuire ulteriormente a un elevato livello di trasparenza della proprietà dei media, gli Stati membri dovrebbero altresì incaricare le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione, o altre autorità e altri organismi competenti, di sviluppare banche dati sulla proprietà dei media. Tali banche dati dovrebbero fungere da sportello unico che consenta ai destinatari dei servizi di media di verificare facilmente le informazioni pertinenti relative a un determinato fornitore di servizi di media. In considerazione delle specificità amministrative nazionali e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere quale autorità o organismo sarà incaricato di sviluppare tali banche dati sulla proprietà dei media. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un’autorità o di un organismo nazionale di regolamentazione o di un altro organo amministrativo, che a sua volta potrebbe avvalersi dell’assistenza di un altro organismo con competenze pertinenti per l’adempimento di tale compito.

Il valore portante della indipendenza è declinato anche nell’organizzazione delle imprese editoriali e nei rapporti di lavoro

Considerando 34 e 35 Articolo di riferimento non previsto.

34 Per l’integrità dei media è necessario inoltre un approccio attivo, affinché le imprese del settore dei media che forniscono notizie e contenuti di attualità promuovano l’indipendenza editoriale, in particolare mediante garanzie interne. I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare misure proporzionate per garantire la libertà degli editori di prendere decisioni editoriali nell’ambito della linea editoriale di lungo periodo stabilita dal fornitore di servizi di media. L’obiettivo di difendere da ingerenze indebite le decisioni editoriali, segnatamente quelle prese dai caporedattori e dai responsabili editoriali, su contenuti specifici contribuisce a garantire parità di condizioni nel mercato interno dei servizi di media e la qualità di tali servizi. Tali misure dovrebbero mirare a garantire il rispetto degli standard di indipendenza durante l’intero processo editoriale all’interno dei media, anche al fine di salvaguardare l’integrità dei contenuti giornalistici. L’obiettivo è conforme anche al diritto fondamentale di ricevere o di comunicare informazioni di cui all’articolo 11 della Carta. Alla luce di tali considerazioni, i fornitori di servizi di media dovrebbero anche garantire ai destinatari dei loro servizi di media la trasparenza in merito a effettivi o possibili conflitti di interesse.

35 I fornitori di servizi di media dovrebbero adottare garanzie interne tese ad assicurare l’indipendenza delle decisioni editoriali adattate alle loro dimensioni, struttura ed esigenze. La raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione contiene un catalogo di garanzie interne volontarie che le imprese del settore dei media possono adottare a tale riguardo. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da privare i proprietari di fornitori privati di servizi di media della loro prerogativa di fissare obiettivi strategici o generali o di promuovere la crescita e la sostenibilità finanziaria delle loro imprese. A tale proposito il presente regolamento dovrebbe riconoscere che l’obiettivo di promuovere l’indipendenza editoriale dei media deve essere conciliato con i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati di media, come il diritto di determinare la linea editoriale del fornitore di servizi di media e la composizione delle loro redazioni.

Da segnalare la funzione e il perseguimento di metriche d’audience affidabili

Considerando 69 e 70 Articolo di riferimento 24

69 La misurazione dell’audience ha un impatto diretto sull’allocazione e sui prezzi della pubblicità, che rappresenta una fonte di entrate fondamentale per il settore dei media. Si tratta di uno strumento fondamentale per valutare le prestazioni dei contenuti mediatici e per comprendere le preferenze del pubblico al fine di pianificare la produzione futura di contenuti. Di conseguenza gli operatori del mercato dei media, e in particolare i fornitori di servizi e gli operatori pubblicitari, dovrebbero poter contare su dati relativi al pubblico oggettivi e comparabili, ricavati da soluzioni di misurazione dell’audience trasparenti, imparziali e verificabili.

In linea di principio, la misurazione dell’audience dovrebbe essere effettuata in conformità dei meccanismi di autoregolamentazione del settore ampiamente accettati. Invece alcuni nuovi operatori emersi nell’ecosistema dei media, come le piattaforme online, non rispettano le norme o le migliori pratiche settoriali concordate mediante i pertinenti meccanismi di autoregolamentazione del settore e forniscono i propri servizi proprietari di misurazione senza mettere a disposizione informazioni circa le relative metodologie.

Da ciò potrebbero risultare soluzioni di misurazione dell’audience non comparabili, asimmetrie tra gli operatori del mercato dei media per quanto riguarda le informazioni e possibili distorsioni del mercato, a scapito delle pari opportunità per i fornitori di servizi di media sul mercato. È quindi importante che i sistemi e le metodologie di misurazione dell’audience messi a disposizione sul mercato garantiscano un livello adeguato di trasparenza, imparzialità, inclusività, proporzionalità, non discriminazione, comparabilità e verificabilità.

70 Gli operatori del mercato interessati si sono tradizionalmente accordati su una serie di metodologie di misurazione al fine di svolgere una misurazione dell’audience in modo trasparente e affidabile e sviluppare indici di riferimento imparziali e affidabili da utilizzare nella valutazione delle prestazioni dei contenuti mediatici e pubblicitari. Tali metodologie di misurazione si riflettono nelle pertinenti norme e migliori pratiche settoriali oppure sono organizzate e consolidate da organismi di autoregolamentazione, quali i comitati misti settoriali, istituiti in diversi Stati membri e che riuniscono tutti i principali portatori di interessi che operano nel settore dei media e della pubblicità. Per migliorare la verificabilità, l’affidabilità e la comparabilità delle metodologie di misurazione dell’audience, in particolare online, è opportuno stabilire obblighi di trasparenza per i fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari che non rispettano le pertinenti norme e migliori pratiche settoriali o non si attengono ai parametri di riferimento del settore concordati nell’ambito degli organismi di autoregolamentazione competenti.

In base a tali obblighi, tali operatori, qualora sia richiesto e nella misura del possibile, dovrebbero fornire agli operatori pubblicitari e ai fornitori di servizi di media o a coloro che agiscono per loro conto informazioni che descrivano le metodologie utilizzate per la misurazione dell’audience. Fornire tali informazioni potrebbe significare condividere elementi quali la dimensione del campione misurato, la definizione degli indicatori misurati, le metriche, i metodi di misurazione, il periodo di misurazione, la copertura della misurazione e il margine di errore. Per garantire un adeguato livello di efficacia di tali obblighi di trasparenza e promuovere l’affidabilità dei sistemi di misurazione dell’audience proprietari, è opportuno sottoporre annualmente le metodologie e la modalità con cui sono applicate a audit indipendenti. Inoltre, al fine di contribuire alla parità di condizioni e promuovere la chiarezza e la contendibilità delle informazioni pertinenti fornite al mercato, è anche fondamentale che i risultati della misurazione dell’audience siano resi disponibili.

Per tale motivo, i fornitori di servizi di media dovrebbero poter chiedere ai fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari di fornire informazioni sui risultati della misurazione dell’audience relativi ai propri contenuti e servizi mediatici. In particolare, i fornitori di sistemi di misurazione dell’audience proprietari dovrebbero garantire che tali informazioni siano fornite in un formato conforme alle norme del settore, includano i dati pertinenti non aggregati e siano molto dettagliate e di elevata qualità in modo da consentire ai fornitori di servizi di media richiedenti di effettuare una valutazione efficace e significativa della portata e delle prestazioni dei loro contenuti e servizi mediatici. La necessità di aumentare la trasparenza e la contendibilità dei sistemi di misurazione dell’audience proprietari dovrebbe essere conciliata con la libertà dei fornitori di sistemi di misurazione dell’audience di sviluppare i propri sistemi di misurazione nel quadro della loro libertà d’impresa. In particolare, gli obblighi di trasparenza imposti ai fornitori di sistemi di misurazione dell’audience dal presente regolamento non dovrebbero pregiudicare la protezione dei segreti commerciali dei fornitori di misurazioni dell’audience quali definiti nella direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli obblighi imposti dal presente regolamento non dovrebbero inoltre pregiudicare gli obblighi che si applicano ai fornitori di sistemi di misurazione dell’audience ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 o del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi quelli relativi al posizionamento, all’auto agevolazione o alla fornitura di accesso agli strumenti di misurazione delle prestazioni e ai dati pertinenti.

NB La funzione di “poliziotto” sul rispetto delle norme EMFA e svolta da un Comitato Europeo raccordato a Organismi dei singoli Stati attraverso una ampia riorganizzazione dei reciproci rapporti

La chiave di lettura del Regolamento sta nel fatto che l’Unione Europea nasce in funzione di di un Mercato Comune e dunque di regole omogenee e tali da non distorcere il funzionamento del sistema dei prezzi, delle garanzie giuridiche dei contratti etc. Un approccio economico che tuttavia converge a garantire il nesso fra informazione d’attualità e democrazia evidenziato nel

Considerando 14

Affinché la società goda dei benefici del mercato interno dei servizi di media è fondamentale garantire non solo le libertà fondamentali sancite dai trattati, ma anche la certezza giuridica necessaria per beneficiare dei vantaggi di un mercato integrato e sviluppato.
In un mercato interno ben funzionante, i destinatari dei servizi di media dovrebbero poter accedere, a servizi di media di qualità prodotti da giornalisti in modo indipendente e in linea con gli standard giornalistici ed etici, e che pertanto forniscono informazioni affidabili. Tale aspetto è particolarmente importante per le notizie e i contenuti di attualità, che comprendono un’ampia gamma di contenuti di interesse politico, sociale o culturale a livello locale, nazionale o internazionale. Le notizie e i contenuti di attualità possono svolgere un ruolo importante nel plasmare l’opinione pubblica e hanno un impatto diretto sulla partecipazione democratica e sul benessere della società. In tale contesto, le notizie e i contenuti di attualità dovrebbero essere intesi come comprendenti qualsiasi tipo di notizie e contenuti di attualità, indipendentemente dalla loro forma. Notizie e contenuti di attualità possono raggiungere il pubblico in formati diversi, quali documentari, riviste o talk-show, e possono essere diffusi in modi diversi, anche caricandoli su piattaforme online.

I servizi di media di qualità costituiscono anche un antidoto alla disinformazione e alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri. L’accesso a tali servizi dovrebbe essere garantito anche prevenendo i tentativi di mettere a tacere i giornalisti, che vanno da minacce e molestie alla censura e alla soppressione delle opinioni dissenzienti, il che potrebbe limitare la libera circolazione delle informazioni nella sfera pubblica riducendo la qualità e la pluralità delle informazioni. Dal diritto a una pluralità di contenuti dei media non deriva alcun obbligo corrispondente per i fornitori di servizi di media di rispettare norme che non siano esplicitamente stabilite per legge.


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